Art. 3: ENTI ASSOCIATI – ADESIONI EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI
- La Confederazione è costituita da enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto del comma 5° e seguenti del presente articolo.
- Può essere consentita , in base a procedure definite in sede regolamentare, l’adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi già aderenti o loro controllate, nonchè di società semplici o di fatto, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.
- Possono essere aggregati alla Confederazione enti ed organismi che esplichino normalmente attività affini a quelle della cooperazione e, che comunque, favoriscano l’incremento di essa.
- Gli aggregati partecipano alle riunioni di loro competenza con voto consultivo e possono usufruire dei servizi di assistenza confederale.
- Gli enti di cui ai commi precedenti aderiscono alla Confederazione per il tramite delle Unioni territoriali competenti.
- Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione.
- L’adesione dei consorzi e degli enti controllati da organismi cooperativi viene deliberata a livello territoriale omogeneo agli stessi: provinciale o interprovinciale o regionale o nazionale.
- Apposite norme del regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all’adesione, nonchè le procedure per l’accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) , e per l’adozione delle misure conseguenti . 9. A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.
- L’adesione si intende perfezionata solo con l’avvenuta immatricolazione da parte della Confederazione.
- Gli enti di cui sopra godono del diritto di partecipazione nelle fasi assembleari di pari livello, secondo le norme del presente Statuto.
- Quanto per la particolare natura dell’ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti dell’adesione come sopra prevista , potrà farsi luogo all’ammissione dello stesso, secondo l’apprezzamento e le modalità all’uopo enunciati dal Consiglio di presidenza confederale.
- L’adesione alla Confederazione comporta, ad ogni effetto, l’inserimento dell’ente in tutti gli organismi settoriali , territoriali e in tutte le altre strutture, a tutti i livelli, nelle quali si articola la Confederazione.
- Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.
- Agli enti aderenti incombono i seguenti obblighi, anche se per le adesioni già in atto l’osservanza di essi non sia stata espressamente contemplata nelle deliberazioni relative:
- osservare lo Statuto confederale, nonchè quelli delle Federazioni nazionali e delle Unioni territoriali e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
- uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate dalla Confederazione, dalle Federazioni nazionali e dalle Unioni territoriali;
- versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della Confederazione e delle Unioni territoriali, nonchè quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;
- abbonarsi a “Italia Cooperativa”;
- comunicare all’Unione territoriale competente o alla Confederazione per gli enti nazionali od interregionali gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell’Unione o della Confederazione ha diritto di partecipare;
- ricevere la revisione e il monitoraggio di cui alla lettera g) dell’art. 2 del presente Statuto;
- ricevere le ispezioni ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del D.L.C.P.S. 14-12-1947, N. 1577 e sue successive modifiche.
Art.4: RECESSO ED ESCLUSIONI
- Il recesso è regolato dall’art. 24 del Codice Civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell’intera Organizzazione confederale.
- Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo.
- Sulla dichiarazione di recesso è competente a decidere l’organo cui spetta la deliberazione di ammissione all’ente.
- L’esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al comma 8 dell’art. 3 o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all’organizzazione confederale centrale o periferica.
- La deliberazione di esclusione spetta agli organi competenti a decidere l’ammissione dell’ente. Essa è sottoposta alla moratoria prevista dal regolamento per consentire un eventuale intervento dell’istanza di livello immediatamente superiore a quella che ha adottato la deliberazione.
- Trascorso il termine di moratoria di cui al comma precedente, avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione.
- L’esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell’intera organizzazione.
I consorzi nazionali, nonchè gli enti e le società di servizio, che sono strumenti attuativi delle politiche di sviluppo cooperativo della Confederazione, escludono le cooperative ad essi aderenti recedute dalla Confederazione, ovvero escluse dalla stessa.