Estratto statuto confederale / regolamento adesioni

Art. 3: ENTI ASSOCIATI – ADESIONI EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

  1. La Confederazione è costituita da enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto del comma 5° e seguenti del presente articolo.
  2. Può essere consentita , in base a procedure definite in sede regolamentare, l’adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi già aderenti o loro controllate, nonchè di società semplici o di fatto, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.
  3. Possono essere aggregati alla Confederazione enti ed organismi che esplichino normalmente attività affini a quelle della cooperazione e, che comunque, favoriscano l’incremento di essa.
  4. Gli aggregati partecipano alle riunioni di loro competenza con voto consultivo e possono usufruire dei servizi di assistenza confederale.
  5. Gli enti di cui ai commi precedenti aderiscono alla Confederazione per il tramite delle Unioni territoriali competenti.
  6. Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla Confederazione.
  7. L’adesione dei consorzi e degli enti controllati da organismi cooperativi viene deliberata a livello territoriale omogeneo agli stessi: provinciale o interprovinciale o regionale o nazionale.
  8. Apposite norme del regolamento confederale precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all’adesione, nonchè le procedure per l’accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) , e per l’adozione delle misure conseguenti . 9. A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.
  9. L’adesione si intende perfezionata solo con l’avvenuta immatricolazione da parte della Confederazione.
  10. Gli enti di cui sopra godono del diritto di partecipazione nelle fasi assembleari di pari livello, secondo le norme del presente Statuto.
  11. Quanto per la particolare natura dell’ente richiedente o per i vincoli che afferiscono alla sua attività non ricorrano i presupposti dell’adesione come sopra prevista , potrà farsi luogo all’ammissione dello stesso, secondo l’apprezzamento e le modalità all’uopo enunciati dal Consiglio di presidenza confederale.
  12. L’adesione alla Confederazione comporta, ad ogni effetto, l’inserimento dell’ente in tutti gli organismi settoriali , territoriali e in tutte le altre strutture, a tutti i livelli, nelle quali si articola la Confederazione.
  13. Gli enti a carattere misto sono assegnati alla Federazione nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.
  14. Agli enti aderenti incombono i seguenti obblighi, anche se per le adesioni già in atto l’osservanza di essi non sia stata espressamente contemplata nelle deliberazioni relative:
    1. osservare lo Statuto confederale, nonchè quelli delle Federazioni nazionali e delle Unioni territoriali e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
    2. uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate dalla Confederazione, dalle Federazioni nazionali e dalle Unioni territoriali;
    3. versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della Confederazione e delle Unioni territoriali, nonchè quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;
    4. abbonarsi a “Italia Cooperativa”;
    5. comunicare all’Unione territoriale competente o alla Confederazione per gli enti nazionali od interregionali gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell’Unione o della Confederazione ha diritto di partecipare;
    6. ricevere la revisione e il monitoraggio di cui alla lettera g) dell’art. 2 del presente Statuto;
    7. ricevere le ispezioni ordinarie che la Confederazione è chiamata ad eseguire, in virtù del riconoscimento conseguito ai sensi del D.L.C.P.S. 14-12-1947, N. 1577 e sue successive modifiche.

Art.4: RECESSO ED ESCLUSIONI

  1. Il recesso è regolato dall’art. 24 del Codice Civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell’intera Organizzazione confederale.
  2. Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo.
  3. Sulla dichiarazione di recesso è competente a decidere l’organo cui spetta la deliberazione di ammissione all’ente.
  4. L’esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al comma 8 dell’art. 3 o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all’organizzazione confederale centrale o periferica.
  5. La deliberazione di esclusione spetta agli organi competenti a decidere l’ammissione dell’ente. Essa è sottoposta alla moratoria prevista dal regolamento per consentire un eventuale intervento dell’istanza di livello immediatamente superiore a quella che ha adottato la deliberazione.
  6. Trascorso il termine di moratoria di cui al comma precedente, avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione.
  7. L’esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell’intera organizzazione.

I consorzi nazionali, nonchè gli enti e le società di servizio, che sono strumenti attuativi delle politiche di sviluppo cooperativo della Confederazione, escludono le cooperative ad essi aderenti recedute dalla Confederazione, ovvero escluse dalla stessa.