Incentivi per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36.

La norma che interessa  è quella prevista dall’art. 64, che reca le misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile ed è stata confermata dalla legge (DL n. 73/2021 in Legge 23-7-2021, n. 106 concernente “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, per il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”) di conversione in esame.

Nello specifico, è accordata l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale per gli atti di acquisto a titolo oneroso della proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione di prime case non di lusso, ove effettuati da giovani di età di 36 anni. In particolare, i beneficiari non devono aver compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e devono avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Se l’acquisto è soggetto ad IVA, viene riconosciuto all’acquirente un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta. Il credito può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione dall’IRPEF dovuta.

Viene, inoltre, previsto che finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo “prima casa” non di lusso sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, fissata nello 0,25% dell’ammontare complessivo del finanziamento.

Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. Sostegni-bis (cioè dal 26 maggio 2021) e il 30 giugno 2022